A.R.E.A Marche

Associazione Ricercatori per l'Ecologia e l'Archeologia
con metal detector

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Statuto (A.R.E.A. Marche)  

Statuto

Art. 1 - Costituzione - Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli art. 36 e seguenti del codice civile è costituita in San Severino Marche (MC) L' ASSOCIAZIONE RICERCATORI PER L'ECOLOGIA E L'ARCHEOLOGIA "A.R.E.A.Marche". L'associazione è apartitica ed aconfessionale e non persegue fini di lucro. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico.

Art. 2 - Scopi - L'associazione ha lo scopo di individuare, accertare, proteggere e valorizzare il patrimonio archeologico ed ecologico, collaborando volontariamente, utilizzando le proprie attrezzature (es.: metal detector), con le autorità preposte e svolgere attività che non siano in contrasto o in opposizione alle disposizioni legislative che regolano la materia in Italia.
In particolare l'associazione si propone di: a) Distribuire materiale informativo con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare i giovani, ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed ecologico; b) Collaborare con tutte le associazioni, enti preposti e privati che perseguono gli stessi fini in Italia e all'estero; c) Collaborare con la Soprintendenza Archeologica in attività di ricerca previo accordi con le autorità preposte; d) Promuovere la compilazione, la pubblicazione e l'edizione di riviste e notiziari; e) Promuovere ed accettare attività di ricerca e recupero marittimo sotto l'egida delle autorità preposte; f) Collaborare con tutti gli organi ecologici per il recupero di materiale inquinante, metallico ed in genere pericoloso; g) Dare la propria disponibilità a collaborare, con le proprie attrezzature, con la Protezione Civile in caso di richiesta.

Art. 3 - Associati - Possono fare parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri residenti in Italia. Tutti gli aderenti, compresi i membri che ricoprono cariche sociali, prestano il loro servizio in modo volontario e gratuito. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, indipendentemente dalle categorie funzionali d'appartenenza. L'adesione all'associazione è volontaria e per essere ammessi è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
a) Indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza;
b) Dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
c) La presentazione della domanda dà diritto a ricevere la tessera dell'associazione;
d) I membri sono tenuti al pagamento della quota di associazione nella misura che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
e) I membri sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
f) All'atto dell'iscrizione i membri avranno la possibilità di scegliere fra tre diverse categorie: Ricercatore categoria A; Ricercatore categoria B; Ricercatore categoria C.
g) -Ricercatori Cat. A - Fanno parte di questa categoria i membri che intendono prestare servizio di volontariato in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica regionale e disposti a seguire lezioni d'informazione organizzate dalla Soprintendenza stessa. Ricercatori Cat. B - Fanno parte di questa categoria i membri che intendono collaborare con la Protezione Civile nel caso di richiesta di intervento dalle autorità competenti per la segnalazione di residuati bellici, ecc. Ricercatori Cat. C - Fanno parte di questa categoria i membri che intendono prestare servizi di volontariato per il recupero di oggetti metallici smarriti e per tutte le attività che hanno scopo ecologico.
Perdita della qualità di aderente: I membri possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:a) Quando trasgrediscono alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi sociali; b) Quando si rendono morosi nel pagamento della quota sociale; c) Quando, in qualunque modo, rechino danni morali o materiali alla associazione. Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I membri espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Art. 4 - Patrimonio Sociale - Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a) Dal patrimonio mobile ed immobile di proprietà dell'associazione; b) Da contributi, erogazioni e lasciti diversi; c) Dal fondo di riserva; d) Le somme versate non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 5 - Bilancio - Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro i termini stabiliti dagli organi regionali.

Art. 6 - Organi Sociali - L'associazione è costituita da: - Presidente; - Consiglio Direttivo, nel cui ambito si eleggono il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i Consiglieri. - Assemblea dei Soci; - Collegio Sindacale.
6-a) Il Presidente viene eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni con facoltà di essere rieletto. Il presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In sua assenza le mansioni spettano al Vice-Presidente.
6-b) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci consiglieri eletti fra gli associati. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o il Vice-Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo deve: a) Redigere i programmi d'attività sociale previsti dallo statuto; b) Curare l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee; c) Redigere i bilanci; d) Formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; e) Deliberare circa l'ammissione, la sospensione, l'espulsione degli associati.
6-c) L'assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria, deve essere convocata con annuncio scritto. L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno, salvo modifiche della legislazione regionale. L'assemblea ordinaria provvede a: all'esecuzione delle cariche sociali; a deliberare sulle questioni generali attinenti alla gestione sociale. L'assemblea straordinaria è convocata: tutte le volte che il consiglio lo reputi necessario; ogni qualvolta ne faccia richiesta il collegio sindacale; allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei membri. L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.Per la validità delle delibere assembleari sia ordinarie che straordinarie, in prima convocazione, sono valide le delibere assunte in presenza della metà più uno dei soci a maggioranza di voto dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo 24 ore dopo la prima; per la validità delle delibere è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti, qualunque sia il suo numero. L'assemblea ordinaria, su proposta motivata, approvata dal consiglio, può apportare modifiche allo statuto. Per deliberare su tali modifiche, riguardanti sia lo statuto che il Regolamento, è indispensabile la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 degli associati. In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad associazioni di volontariato con le stesse finalità. Le votazioni possono anche avvenire a scrutinio segreto se la maggioranza lo richiede. Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
6-d) Il Collegio Sindacale si compone di 2 membri effettivi e di 2 supplenti eletti dall'assemblea. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Disposizione Finale

Art. 7 - Per quanto non compreso nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative applicabili in materia. Per l'inserimento di eventuali regolamenti decide l'assemblea a maggioranza assoluta. 


 

 

 

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