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Statuto
Art. 1
- Costituzione -
Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base
agli art. 36 e seguenti del codice civile è costituita
in San Severino Marche (MC) L' ASSOCIAZIONE RICERCATORI PER L'ECOLOGIA E L'ARCHEOLOGIA "A.R.E.A.Marche". L'associazione è apartitica
ed aconfessionale e non persegue fini di lucro.
L'associazione è un centro permanente di vita
associativa a carattere volontario e democratico.
Art. 2
- Scopi -
L'associazione ha lo scopo di individuare, accertare,
proteggere e valorizzare il patrimonio archeologico ed
ecologico, collaborando volontariamente, utilizzando le
proprie attrezzature (es.: metal detector), con le
autorità preposte e svolgere attività che non siano in
contrasto o in opposizione alle disposizioni legislative
che regolano la materia in Italia.
In particolare l'associazione si propone di: a)
Distribuire materiale informativo con lo scopo di
sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare i
giovani, ai problemi riguardanti la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale ed ecologico; b)
Collaborare con tutte le associazioni, enti preposti e
privati che perseguono gli stessi fini in Italia e
all'estero; c) Collaborare con la Soprintendenza
Archeologica in attività di ricerca previo accordi con
le autorità preposte; d) Promuovere la compilazione, la
pubblicazione e l'edizione di riviste e notiziari; e)
Promuovere ed accettare attività di ricerca e recupero
marittimo sotto l'egida delle autorità preposte; f)
Collaborare con tutti gli organi ecologici per il
recupero di materiale inquinante, metallico ed in genere
pericoloso; g) Dare la propria disponibilità a
collaborare, con le proprie attrezzature, con la
Protezione Civile in caso di richiesta.
Art. 3
- Associati -
Possono fare parte dell'associazione cittadini italiani
e stranieri residenti in Italia. Tutti gli aderenti,
compresi i membri che ricoprono cariche sociali,
prestano il loro servizio in modo volontario e gratuito.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri,
indipendentemente dalle categorie funzionali
d'appartenenza. L'adesione all'associazione è volontaria
e per essere ammessi è necessario presentare domanda al
Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti
modalità:
a) Indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e
residenza;
b) Dichiarare di attenersi al presente statuto e alle
deliberazioni degli organi sociali;
c) La presentazione della domanda dà diritto a ricevere
la tessera dell'associazione;
d) I membri sono tenuti al pagamento della quota di
associazione nella misura che verrà stabilita
annualmente dal Consiglio Direttivo;
e) I membri sono tenuti all'osservanza dello statuto,
degli eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali;
f) All'atto dell'iscrizione i membri avranno la
possibilità di scegliere fra tre diverse categorie:
Ricercatore categoria A; Ricercatore categoria B;
Ricercatore categoria C.
g) -Ricercatori Cat. A - Fanno parte di questa
categoria i membri che intendono prestare servizio di
volontariato in collaborazione con la Soprintendenza
Archeologica regionale e disposti a seguire lezioni
d'informazione organizzate dalla Soprintendenza stessa.
Ricercatori Cat. B - Fanno parte di questa
categoria i membri che intendono collaborare con la
Protezione Civile nel caso di richiesta di intervento
dalle autorità competenti per la segnalazione di
residuati bellici, ecc. Ricercatori Cat. C -
Fanno parte di questa categoria i membri che intendono
prestare servizi di volontariato per il recupero di
oggetti metallici smarriti e per tutte le attività che
hanno scopo ecologico.
Perdita della qualità di aderente: I membri
possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i
seguenti motivi:a) Quando trasgrediscono alle
disposizioni del presente statuto, ai regolamenti
interni, alle deliberazioni degli organi sociali; b)
Quando si rendono morosi nel pagamento della quota
sociale; c) Quando, in qualunque modo, rechino danni
morali o materiali alla associazione. Le espulsioni
saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei
suoi membri. I membri espulsi potranno ricorrere contro
il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.
Art. 4
- Patrimonio Sociale -
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: a)
Dal patrimonio mobile ed immobile di proprietà
dell'associazione; b) Da contributi, erogazioni e
lasciti diversi; c) Dal fondo di riserva; d) Le somme
versate non sono rimborsabili in nessun caso.
Art. 5
- Bilancio - Il
bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio
al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere
presentato all'assemblea entro i termini stabiliti dagli
organi regionali.
Art. 6 - Organi
Sociali -
L'associazione è costituita da: - Presidente; -
Consiglio Direttivo, nel cui ambito si eleggono il
Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il
Tesoriere ed i Consiglieri. - Assemblea dei Soci; -
Collegio Sindacale.
6-a) Il Presidente viene eletto nell'ambito del
Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni con
facoltà di essere rieletto. Il presidente ha la
rappresentanza e la firma sociale. In sua assenza le
mansioni spettano al Vice-Presidente.
6-b) Il Consiglio Direttivo è composto da un
minimo di cinque ad un massimo di dieci consiglieri
eletti fra gli associati. Il consiglio dura in carica
tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il
Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta lo
ritenga necessario il Presidente o il Vice-Presidente o
su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Il
Consiglio Direttivo deve: a) Redigere i programmi
d'attività sociale previsti dallo statuto; b) Curare
l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee; c)
Redigere i bilanci; d) Formulare il regolamento interno
da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; e)
Deliberare circa l'ammissione, la sospensione,
l'espulsione degli associati.
6-c) L'assemblea dei Soci può essere ordinaria e
straordinaria, deve essere convocata con annuncio
scritto. L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno
nel periodo che va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno,
salvo modifiche della legislazione regionale.
L'assemblea ordinaria provvede a: all'esecuzione
delle cariche sociali; a deliberare sulle questioni
generali attinenti alla gestione sociale. L'assemblea
straordinaria è convocata: tutte le volte che il
consiglio lo reputi necessario; ogni qualvolta ne faccia
richiesta il collegio sindacale; allorché ne faccia
richiesta motivata almeno 1/10 dei membri. L'assemblea
dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene
richiesta.Per la validità delle delibere assembleari sia
ordinarie che straordinarie, in prima convocazione, sono
valide le delibere assunte in presenza della metà più
uno dei soci a maggioranza di voto dei presenti. La
seconda convocazione può avere luogo 24 ore dopo la
prima; per la validità delle delibere è sufficiente il
voto della maggioranza dei presenti, qualunque sia il
suo numero. L'assemblea ordinaria, su proposta motivata,
approvata dal consiglio, può apportare modifiche allo
statuto. Per deliberare su tali modifiche, riguardanti
sia lo statuto che il Regolamento, è indispensabile la
presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del patrimonio
occorre il voto favorevole dei 3/4 degli associati. In
caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad
associazioni di volontariato con le stesse finalità. Le
votazioni possono anche avvenire a scrutinio segreto se
la maggioranza lo richiede. Le deliberazioni adottate
dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito
libro dei verbali.
6-d) Il Collegio Sindacale si compone di 2 membri
effettivi e di 2 supplenti eletti dall'assemblea. I
membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Disposizione Finale
Art. 7
- Per quanto non
compreso nel presente statuto si fa riferimento alle
disposizioni legislative applicabili in materia. Per
l'inserimento di eventuali regolamenti decide
l'assemblea a maggioranza assoluta.
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